se sei vittima di violenza hai diritto ad un congedo retribuito di tre mesi.

11/06/2016

Locandina_VIOLENZA_DIGENERE_5maggio

Il congedo per le donne vittime di violenza di genere è stato introdotto dal D. Lgs. n. 80/2015, art. 24, e può essere richiesto dalla lavoratrice dipendente (sia nel settore pubblico sia in quello privato). Si tratta di un congedo retribuito e può essere richiesto esclusivamente dalla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.L’Inps  ha diramato la circolare numero 65 del 2016 che fissa i criteri per l’erogazione  dell’indennitĂ  che spetta alle dipendenti del settore privato vittime di violenza di genere. Rimangono ancora escluse però le lavoratrici domestiche e familiari.